Azione revocatoria: effetti dell’iscrizione ipotecaria antecedente

Nel caso di vittorioso esperimento dell’azione revocatoria permane sempre l’iscrizione ipotecaria antecedente alla trascrizione della domanda di revocazione

Nel caso in cui un creditori ponga in essere un’azione revocatoria su beni del debitore alienati a qualsivoglia titolo al fine di eludere una esecuzione sul bene, il debito di natura ipotecaria rimane valido se l’ipoteca è iscritta in epoca precedente alla trascrizione della domanda di revocazione.

Ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione“.

Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

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Per ciò che attiene ai crediti sorti in precedenza alla trascrizione della domanda revocatoria, tali creditori dovranno essere soddisfatti con precedenza rispetto al creditore vittorioso in revocatoria, purchè abbiano trascritto od iscritto il loro diritto in epoca precedente rispetto alla trascrizione della domanda ex art. 2901 cod. civ.

E così, dunque, in caso di mutuo, la Banca potrà intraprendere il pignoramento rispetto al terzo acquirente, avendo cura di avvertire ex art. 498 c.p.c. il creditore che abbia trascritto la domanda e la successiva sentenza ex art. 2901 cod. civ.