Nel rito Fornero lo stesso Giudice può decidere la fase sommaria e la fase a cognizione piena o deve astenersi?
Ci si chiede se sia possibile successivamente all’ordinanza emessa in applicazione del rito Fornero, che il reclamo di quest’ultima possa essere sottoposta al vaglio dello stesso Giudice che ha emesso l’ordinanza decisoria.
Si è pronunciata la Corte Costituzionale?
Ebbene, la Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 2015 si è espressa sul punto pronunciandosi favorevolmente.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Milano e riguardava appunto la legittimazione del Giudice che si era pronunciato nella fase sommaria del rito Fornero a pronunciarsi anche sulla seconda fase di giudizio.
Si sarebbe dovuto astenere?
La questione di legittimità costituzionale si è incentrata sulla violazione dei principi costituzionali in tema di giusto processo e di imparzialità e terzietà del Giudice di cui agli artt. 24 e 111 Cost. in ragione dei quali si sarebbe dovuto astenere.
Ebbene, la Corte Costituzionale si è dichiarata invece favorevole alla possibilità che il Giudice fosse il medesimo.
Perchè ha deciso in tal senso?
Ha assunto in predetta decisione, infatti, che l’obbligo di astensione previsto dall’art. 51, comma 1, numero 4), c.p.c., deve applicarsi solo con riferimento ad altro grado di giudizio, e non nei procedimenti caratterizzati da un’unicità di grado e con pluralità di fasi.
Proprio perché il giudizio Fornero è un giudizio bifasico, l’obbligo di astensione non può quindi ritenersi applicabile anche al Rito Fornero. In tale procedimento le due fasi processuali non costituiscono due distinti gradi di giudizio.
Inoltre, secondo la Corte, la fase di opposizione non si articola sul medesimo percorso logico giuridico della fase sommaria, poiché, ampliandosi l’oggetto della questione, il Giudice è chiamato a pronunciarsi sulla questione sottopostagli coadiuvato di un’istruttoria più approfondita.