Assegno di divorzio: e se la moglie lo reclama in Appello?

L’assegno di divorzio può essere domandato per la prima volta anche in sede di appello perché materia di diritto di famiglia

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Secondo la Corte di Cassazione, come da ordinanza n.29290/2021 della Cassazione, essendo applicabile nel diritto di famiglia il principio giuridico conosciuto come “rebus sic stanti bus”, che prevede la possibilità di modificare le statuizioni precedenti quando mutano le condizioni delle parti, allora anche la richiesta dell’assegno divorzile può essere proposta solo dopo la prima sentenza di primo grado. E’ il caso di una moglie che, venuto a sapere che il marito, dichiaratosi senza reddito nel corso del giudizio, si è successivamente intestato il negozio di famiglia. La Corte d’Appello respingeva l’impugnazione della moglie per ottenere il versamento da parte del marito di un assegno di divorzio congruo, fino all’estinzione dei debiti dell’impresa familiare, intestata inizialmente alla stessa.

Il giudice del gravame infatti, aveva accolto l’eccezione del marito per il quale non è possibile chiedere in sede di appello per la prima volta l’assegno di divorzio e  ritenendo che comunque, nel merito, non sussistevano le condizioni necessarie per il riconoscimento dell’assegno.

La moglie si rivolge alla Cassazione lamentando i seguenti motivi:

  1. La mancata valutazione di fatti decisivi come la situazione reddituale dei coniugi, il contributo che la stessa ha fornito alla formazione del patrimonio personale del coniuge, l’inadeguatezza dei suoi mezzi e la sua incapacità di procurarseli;
  2. La violazione delle regole contenute nella legge di divorzioche disciplinano l’assegno e dell’art. 118 disp. att. c.p.c in combinato disposto con l’art. 132 comma 4 c.p.c.;
  3. Infine la violazione del principio del rebus sic stantibus,che si applica nei procedimenti in materia di famiglia.

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La Cassazione sancisce che si può chiedere l’assegno di divorzio in Appello

La Cassazione accoglie il terzo motivo di doglianza, perchè fondato, inammissibili invece gli altri due. Si esplicita che la possibilità di chiedere l’assegno di divorzio va oltre il mero atto introduttivo del giudizio, si legge infatti “in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.”

Si evidenzia il principio alla base del diritto ovvero che “nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull’attribuzione e determinazione degli obblighi economici siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l’istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all’accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d’impugnazione relativi al merito.”