L’ammissibilità di nuove domande e prove nell’opposizione Fornero

Per la Corte di Cassazione è possibile proporre nuove domande e mezzi di prova nell’opposizione a ordinanza Fornero perché il giudizio è bifasico.

Nuove prove e domande nell’opposizione Fornero

La Corte di Cassazione con ordinanza del 14.02.2020 n. 3821 ha statuito che nel rito Fornero non sia inammissibile proporre nuovi motivi di invalidità del licenziamento impugnato nella fase di opposizione pochè è un giudizio in due fasi.

Alla prima fase, di tipo c.d. sommario, si aggiunge la seconda a cognizione piena, che della prima costituisce una prosecuzione.

Cosa afferma la Corte di Cassazione?

La Corte in detta pronuncia, infatti, letteralmente afferma: “La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui, nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela del lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della causa petendi, la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del licenziamento impugnato (Cass. n. 27655 del 2017; Cass. n. 30443 del 2018).

Nel caso in esame, quindi, ben poteva essere valutata la circostanza della mancata conoscenza, da parte della società, delle iniziative assunte dalla lavoratrice nei confronti del potere politico, sebbene prospettate solo in fase di opposizione.”

E’ un principio nuovo?

Tale ordinanza hanno peraltro ripreso i dettami della pronuncia delle Sezioni unite civili n. 19674 del 2014 secondo cui il carattere peculiare del rito Fornero – finalizzato all’accelerazione dei tempi del processo relativo all’applicazione delle tutele modellate dal novellato art. 18 L. n. 300/70 – risiede nella scissione del giudizio di primo grado in due fasi: una a cognizione sommaria e l’altra, definita di opposizione, a cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti per la dimensione ordinaria.