Violenza sessuale compiuta dal coniuge: come si orienta la giurisprudenza

La violenza sessuale è tra i reati più deprecabili contro la persona. Ma cosa succede se a compierla è il coniuge?

 

La Corte di Cassazione n. 13273/2020, con un pronunciamento molto incisivo giuridicamente  ma anche socialmente, si esprime circa l’applicabilità dell’aggravante prevista dall’art 577 c.p. al reato di violenze contro il coniuge, anche se questo è separato, ma non ancora divorziato e senza che rilevi la coabitazione sussistente o meno tra colui che pone in essere la condotta offensiva e la persona offesa. Questo orientamento rinforza quanto costituzionalmente rispetto all’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

La violenza sessuale non può dipendere da una variabile culturale

A pochi giorni di distanza con la medesima direzione giurisprudenziale la sentenza n. 7590/2020 della Cassazione, che ha respinto il ricorso di un marito, accusato, tra i vari reati, di maltrattamenti familiari e di violenza sessuale ai danni della moglie. Nel ricorrere in Cassazione il marito adduceva la “variabile culturale”, qual giustificante per la condotta tenuta nei confronti della moglie. Ferma la Suprema Corte nel dichiarare inammissibile il motivo.
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Violenza sessuale non tentativo

Arriviamo così ad oggi. Pochi giorni fa la sentenza n. 34655/2021, fa chiarezza su un altro fatto di  violenza sessuale perpetrata da un coniuge nei confronti dell’altro. La condotta per la Cassazione integra il reato di violenza sessuale e non il mero tentativo in quanto “per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il tentativo del reato, previsto dall’art. 609 bis c.p., è configurabile a condizione che la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (così, da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016), il che, invece, è avvenuto nella specie, a nulla rilevando che l’agente si prefiggesse il compimento di un atto sessuale maggiormente invasivo dell’altrui sfera sessuale.” Nel caso appena richiamato il pronunciamento diviene importantissimo se, oltre ai fatti letti nel merito e nella evoluzione circa il ricorso giudizio di legittimità, si legge un precedente focale: la condotta che integra la violenza sessuale non si attenua né viene derubricata se viene posta in essere dal coniuge.