Decreto penale: l’opposizione è nulla se spedita a mezzo PEC

La Cassazione boccia tutte le opposizioni a decreto penale di condanna inviate a mezzo PEC

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La Suprema Corte di Cassazione ha statuito l’inammissbilità delle opposizioni a decreto penale di condanna inviate dai difensori a mezzo PEC (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11/05/2018 n° 21056).

Come testualmente si legge, “[la] Corte ha ripetutamente affermato che è inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di posta elettronica certificata: ciò in quanto vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, in ragione dell’assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale, in termini generali, il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D’Angelo, Rv. 272740; Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017, Giacinti, Rv. 272095). E’ ben vero, poi, che l’opposizione è stata presentata nel corso del periodo emergenziale dovuto alla pandemia da coronavirus; ma è del pari vero che la facoltà per le parti di depositare atti per via telematica nella fase di emergenza sanitaria da Covid-19 è stata introdotta – si badi, in via derogatoria e transitoria – solo in epoca successiva a quella della proposizione dell’opposizione da parte della ricorrente, ossia dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4, nel testo convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; ed è noto che, vertendosi in materia processuale, vale per la norma predetta il principio tempus regit actum, con conseguente inapplicabilità ad atti compiuti in epoca antecedente l’entrata in vigore della disposizione medesima (avente peraltro valore derogatorio e, dunque, di stretta interpretazione a norma dell’art. 14 preleggi)“,

Ha rilevato difatti la Corte che nessuna norma consente l’invio telematico di siffatto atto e pertanto, in tal modo, verrebbe violato il principio di tassatività degli atti che possono essere spediti in forma digitale.

Tale principio però ha subìto un brusco arresto a causa della pandemia poichè quasi tutte le Procure della Repubblica presso i Tribunali Italiani hanno acconsentito all’utilizzo di tale modalità ed è stato creato un sistema di deposito telematico di molteplici atti, ivi compreso il deposito delle opposizioni a decreto penale di condanna.

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Alcune Procure, ad oggi, non accettano più il deposito cartaceo, indicando quale unica modalità di deposito quella telematica attraverso l’apposito portale.

Si ritiene ad oggi dunque superato, almeno per ciò che riguarda l’emergenza sanitaria, il principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione.