Aggravante dell’arma: non è necessario impugnare o puntare l’arma per minacciare perché si configuri l’aggravante
Questione
L’articolo 609 bis del codice penale stabilisce al comma 1, n.2: La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi: […] 2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa.
Con la sentenza n. 7754 del 21/01/2021 la Suprema Corte di Cassazione penale del penale sez. III, si è occupata della configurabilità dell’aggravante dell’arma, stabilendo che non è necessario che l’arma sia impugnata per minacciare perché sia applicabile.
In particolare, la vicenda riguardava un caso di violenza sessuale in cui l’imputato, in due distinte occasioni, aveva costretto un minore, con reiterate minacce e con coartazione fisica ed avvalendosi anche nei frangenti della violenza della evidente detenzione di una pistola, a compiere atti sessuali.
La sentenza
La Corte, ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 2, c.p., nella condotta dell’imputato che, nei due episodi di violenza commessi, aveva portato con sé una pistola, in un’occasione sulla schiena e con il calcio in vista e in un’altra occasione al fianco.
Ebbene, secondo la Corte, in tema di delitto circostanziato, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l’arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli.
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Precisa poi la Corte: Del resto, questa Corte ha affermato che, in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-bis c.p., u.c., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante é sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 46461 del 16/05/2017, Rv. 271348 – 01; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 22/02/2016, Rv. 266272; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, Rv. 263821; Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196; Sez. 3, n. 5002 del 07/11/2006, dep. 07/02/2007, Rv. 235648).