Vigilante: licenziamento legittimo per allontanamento

Vigilante: è legittimo il licenziamento a causa dell’allontanamento dal luogo di lavoro anche solo per pochi minuti

Il Licenziamento

Quando si lavora, può capitare una piccola emergenza o un piccolo imprevisto.

Si può pensare che magari, se l’imprevisto ci distoglie dal lavoro per pochi minuti, forse non è necessario scomodare il datore di lavoro, oppure chiedere un permesso di soli 15 o 20 minuti.

Ad esempio, è possibile che la macchina sia stata parcheggiata non proprio in maniera regolare, o che ci si dimentichi di apporre il disco orario o di esporre il tagliando di pagamento.

Allora si cerca di rimediare, senza troppe complicazioni.

Forse è proprio questo che ha pensato un vigilante quando ha deciso di allontanarsi dal luogo di lavoro, percorrere a piedi 100 metri, raggiungere il luogo ove l’auto era posteggiata, trovare un’altra area di parcheggio e ritornare alla propria postazione.

Lo spostamento però, è costato il licenziamento e la vicenda è finita in Cassazione.

La sentenza

Con sentenza n.7223 del 15/03/2021 la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto “Legittimo il licenziamento del dipendente di un istituto di vigilanza che si allontana dalla propria postazione e non indossa il giubbotto antiproiettile”

Così argomenta la Corte: Non può, sotto, altro versante, sottacersi che la Corte di merito, nello scrutinare la vicenda delibata, si è attenuta ai principi consolidati espressi da questa Corte alla cui stregua la fattispecie dell’abbandono del posto di lavoro, di cui all’art. 140 del c.c.n.l. Istituti di vigilanza privata presenta una duplice connotazione: sotto il profilo oggettivo, rileva l’intensità dell’inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l’abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere, mentre la durata nel tempo della condotta contestata va apprezzata non già in senso assoluto, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio, dovendosi comunque escludere che l’abbandono richieda una durata protratta per l’intero orario residuo del turno di servizio svolto.

Sotto il profilo soggettivo, è richiesta la semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell’allontanamento.

[…] la preventiva contestazione dell’addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile, rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già un mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l’infrazione disciplinare commessa.

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E proprio quest’ultimo era il caso oggetto di delibazione, in cui il licenziamento era stato intimato perché era risultato che il 13/10/2015 il ricorrente aveva abbandonato il posto di lavoro senza autorizzazione e, nella stessa occasione, non indossava il giubbotto antiproiettile, in violazione dell’art. 2104 c.c. e del c.c.n.l. di settore.

Solo per ragioni di opportunità (“Allo stesso modo appare opportuno il richiamo alla sanzione di 4 ore di multa…”) si menzionava la irrogazione di pregresse sanzioni disciplinari onde avvalorare il giudizio di gravità del vulnus arrecato all’elemento fiduciario sotteso al vincolo lavorativo e giustificare la proporzionalità della sanzione irrogata alla mancanza ascritta.”