Cos’è la prelazione agraria e cosa tutela la Legge?

La prelazione agraria: un particolare tipo di prelazione. L’istituto che tutela questo tipo di proprietà e attività economica.

La prelazione agraria

Cos’è il diritto di prelazione

Il diritto di prelazione è il diritto di essere preferito a terzi nell’acquisto di un terreno. In sostanza, il terreno deve essere offerto prima a colui il quale ha il diritto di prelazione.

Cos’è il diritto di prelazione agraria?

Il diritto di prelazione agraria è riconosciuto al confinante che sia coltivatore diretto (art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817), o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (art. 1, terzo comma, della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha introdotto il numero 2-bis nel primo comma dell’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817).

La disciplina della prelazione agraria del confinante favorisce la creazione di aziende agricole di maggiori dimensioni, consentendo anche agli imprenditori agricoli professionali di ampliare la propria azienda acquistando i fondi limitrofi a quelli di loro proprietà.

Il diritto di prelazione agraria è riconosciuto all’imprenditore agricolo professionale solo nel caso di vendita di un fondo confinante, mentre per il coltivatore diretto è previsto il diritto di prelazione agraria anche sulla vendita del fondo di cui egli è affittuario.

Quali sono i presupposti?

Perché sia riconosciuto il diritto di prelazione, l’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 richiede che:

– il proprietario del fondo confinante lo coltivi direttamente;
– sul fondo offerto in vendita non sia insediato un affittuario coltivatore diretto.

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Devono inoltre essere presenti le condizioni previste dall’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e quindi:

– il confinante deve coltivare il fondo da almeno due anni;
– il confinante non deve aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille (pari a 0,52 euro), salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria;
– il fondo per il quale il confinante intende esercitare la prelazione, in aggiunta a tutti gli altri da lui posseduti in proprietà od enfiteusi, non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

Uno degli aspetti essenziali è pertanto la verifica della qualità di confinante.

La legge fa riferimento ai “terreni confinanti con fondi offerti in vendita” (art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817).

Ma quando un terreno si considera “confinante” con un altro?

La risposta a questa domanda l’ha fornita la giurisprudenza prevalente che considera due fondi come “confinanti” esclusivamente quando tra di essi esiste una contiguità fisica e materiale, cioè hanno una comune linea di demarcazione, escludendo dunque il diritto di prelazione nel caso della semplice contiguità funzionale, cioè quando due fondi, pur se fisicamente separati, potrebbero essere utilmente accorpati in un’unica azienda.