Il Contributo Unificato Tributario si versa all’atto della iscrizione a ruolo del ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e costituisce la tassazione per le spese degli atti giudiziari nel processo tributario.
Normativa
Il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (art. 9 d.P.R. 115/2002) prevede che sia dovuto il contributo unificato per l’iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10.
In caso di proposizione di ricorso dinanzi le Commissioni Tributarie deve essere versato il contributo unificato, secondo le modalità ed i criteri previsti dalle disposizioni vigenti in materia (T.U. spese di giustizia – d.P.R. 115/2002 e Disposizioni sul processo tributario – D.lgs.vo 546/1992)
Natura del contributo unificato e versamento
Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e deve essere versato al momento del deposito dell’atto introduttivo del giudizio tributario innanzi la competente Commissione Tributaria, intendendosi per atto introduttivo del giudizio non solo il ricorso principale ma anche ogni atto processuale, autonomo rispetto a quello introduttivo, che comporti sostanzialmente un ampliamento del thema decidendum, come per esempio, tra gli altri, l’appello e ricorso incidentale ed i motivi aggiunti.
Importo del contributo unificato e valore della controversia
L’importo del contributo unificato tributario deve essere determinato in relazione al valore della controversia che si intende instaurare.
Nel processo tributario il valore della controversia corrisponde al valore dell’atto impugnato.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2 D.lgs. 546/92 il valore è dato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato (cfr Ordinanza Cassazione sez. V n. 16283 del 2021).
Dichiarazione di valore
La parte deve dichiarare il valore della controversia resa nelle conclusioni del ricorso.
In caso di mancata dichiarazione il Contributo Unificato è dovuto nell’importo massimo.
Viene maggiorato del 50% in caso di mancata indicazione della pec del difensore e/o del c.f. del ricorrente
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Importi del Contributo Unificato Tributario
Sono indicati nell’art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n° 115/2002 e fanno riferimento a sei diversi “scaglioni” di valore:
VALORE DELLA LITE | IMPORTO DOVUTO C.U.T. |
da € 0 a € 2.582,28 | € 30,00 |
da € 2.582,29 a € 5.000,00 | € 60,00 |
da € 5.000,01 a € 25.000,00 | € 120,00 |
da € 25.000,01 a € 75.000,00 | € 250,00 |
da € 75.000,01 a € 200.000,00 | € 500,00 |
da € 200.000,01 in su | € 1.500,00 |