Seggiolino in auto: se non c’è o non è regolare niente risarcimento

Seggiolino in auto: il mancato impiego interrompe il nesso causale tra sinistro e lesioni in caso di incidente

Questione

I bambini devono sempre essere protetti, anche quando si viaggia in auto.

Per tale motivo, il seggiolino è un accessorio necessario ed obbligatorio che non può mancare quando un bambino viaggia in auto.

Tuttavia, può capitare che ci si lasci convincere per sfinimento dai capricci del bambino che non vuole essere “costretto” al seggiolino, oppure che per fretta non si abbia il tempo di spostare il seggiolino da una vettura all’altra, o ancora, che si debba percorrere solo un breve tratto di strada, ed allora il bambino viene lasciato libero di muoversi nell’abitacolo senza sicurezza.

Si può essere fortunati se non accade nulla di insolito, ma si può anche avere la sfortuna di essere coinvolti in un incidente.

Ed allora, di fronte al pericolo della morte o di fronte alle lesioni, le motivazioni che prima sembravano valide, svaniscono rapidamente e ci si pente di non avere rispettato le regole che impongono di far sedere i bambini nel proprio seggiolino.

Inoltre, in tali casi, nessuno risarcirà il danno conseguente al sinistro.

La norma

L’obbligo di utilizzo del dispositivo di sicurezza è sancito dall’articolo 172 del Codice della Strada.

Si tratta di una norma che ha visto negli ultimi anni un importante aggiornamento, con l’introduzione di un comma 1-bis in cui si prevede non soltanto che il conducente si assicuri che i bimbi al di sotto dei 4 anni siano salvaguardati da un sistema di ritenuta regolare e omologato, ma anche da un apposito dispositivo di allarme, che ha lo scopo di prevenire l’abbandono dei più piccoli in auto (L. 117 del 01.10.18).

La violazione della disposizione determina l’applicazione di sanzioni che vanno da 83 a 333€ nonché la decurtazione di 5 punti dalla patente, oltre alla sospensione della patente da 15 giorni a due mesi nel caso di due sanzioni per la stessa infrazione nell’arco di due anni.

Il caso

Con sentenza n.3418 del 13.02.2018 la Suprema Corte di Cassazione si è occupata di un caso in cui il minore aveva riportato lesioni in seguito al tamponamento della vettura sulla quale era trasportato senza l’utilizzo del seggiolino regolamentare (trattandosi di minore di anni tre).

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La Corte, nel ritenere la condotta negligente del conducente, consistente nel mancato impiego del dispositivo di sicurezza, ha sancito che tale condotta è idonea ad interrompe il nesso causale tra sinistro e lesioni, ed assurge a causa efficiente esclusiva del danno.

Pertanto, è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva ritenuto infondata la pretesa risarcitoria, in quanto le lesioni personali (trauma cranico commotivo) erano da imputarsi al mancato uso delle cinture di sicurezza o – data la età del minore di anni tre – il mancato utilizzo dell’apposito seggiolino, in violazione dell’art. 172 C.d.S. e doveva pertanto ritenersi esclusa la responsabilità del convenuto conducente del veicolo investitore.