La soluzione la fornisce la Cassazione penale S.U. con la sentenza n. 38402 affrontando la fattispecie relativa al delitto di omicidio realizzato dopo atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima.
La questione rimessa alle Sezioni Unite
La questione è la seguente: “Se, in caso di omicidio commesso dopo l’esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall’agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1″.
Gli orientamenti giurisprudenziali
Il primo indirizzo
Un primo indirizzo (Cass. Pen. Sez. 1, n. 20786 del 12/04/2019) ritiene che il delitto di atti persecutori concorra con quello di omicidio.
L’ art. 84 c.p., comma 1, esclude l’applicazione delle disposizioni sul concorso di reati quando “la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato“.
In base a tale orientamento la scelta legislativa di attribuire specifico rilievo, nella disciplina dell’aggravante ex art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, alla identità del soggetto autore sia del delitto di atti persecutori che di quello di omicidio volontario, e non alla relazione tra i fatti commessi, è frutto di una consapevole modalità espressiva.
L’omessa riproposizione, nella disposizione, dell’espresso riferimento al legame, quanto meno occasionale, con il reato di atti persecutori, diverso dall’omicidio esclude che il fatto costitutivo di detto reato sia considerato in quanto tale integrativo della fattispecie aggravata.
Il secondo indirizzo
Opposto indirizzo (Cass. Pen Sez. 3, n. 30931 del 13/10/20209) ritiene che il concorso fra i reati di omicidio e atti persecutori sia escluso in quanto, nella fattispecie omicidiaria aggravata dal compimento di una condotta persecutoria da parte dello stesso autore nei confronti della medesima vittima si configura un reato complesso che assorbe il delitto di cui all’ art. 612-bis c.p.
La formulazione testuale della disposizione aggravatrice, contrariamente a quanto sostenuto dal primo orientamento, non limita il suo oggetto descrittivo alla posizione soggettiva dell’autore dell’omicidio quale persecutore della vittima, ma estende la sua portata fino a comprendere il fatto persecutorio nella sua interezza.
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Le Sezioni Unite della Cassazione a che conclusione giungono?
Per la Cassazione penale sez. un., n.38402 del 2021 la fattispecie presenta le caratteristiche strutturali del reato complesso circostanziato che include il reato di atti persecutori in una specifica forma aggravata del reato di omicidio.
Infatti, se la ratio della previsione dell’aggravante è quella di perseguire con maggiore severità l’omicidio costituente sviluppo della condotta persecutoria, occorre fare riferimento ad una situazione nella quale gli atti persecutori e l’omicidio presentano non solo contestualità spazio-temporale, ma si pongono altresì in una prospettiva finalistica unitaria.
In conclusione la fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, comma 1, n. 5.1 c.p. – punito con la pena edittale dell’ergastolo – integra un reato complesso, in ragione della unitarietà del fatto.