Il giudice tutelare: quando e perchè viene adito e in che modalità

Il giudice tutelare e la volontaria giurisdizione

Il giudice tutelare esercita funzioni di volontaria giurisdizione, ovvero un’azione giudiziale che non presuppone che vi siano due o più parti contrapposte con interessi in conflitto da far valere, ma soltanto delle persone incapaci totalmente o parzialmente, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l’intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia, su sua autonoma iniziativa o su iniziativa di chi, legittimato, abbia interesse. si tratta di un giudice di tribunale al quale vengono affidate le controversie che hanno ad oggetto questioni riguardanti persone incapaci o non del tutto capaci di provvedere da sole ai propri interessi. Il giudice tutelare, quindi, si occupa essenzialmente di tutelare i soggetti deboli, come i minorenni e gli incapaci, con provvedimento adottato nell’esclusivo interesse del soggetto per il quale il suo intervento è stato richiesto.

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Il giudice tutelare svolge le seguenti attività giudiziali:

  • autorizza i genitori a compiere atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio di figli minori;
  • nomina un curatore speciale ai figli minori, nei casi di conflitto patrimoniale tra loro o con i genitori;
  • nomina un amministratore di sostegno a favore di coloro che, non sono capaci di amministrarsi autonomamente;
  • adotta i provvedimenti urgenti in favore del minore o dell’interdetto, oltre a nominare il tutore e il protutore;
  • autorizza l’interruzione volontaria della gravidanza di persona minorenne;
  • emette il decreto di esecutività del provvedimento di affidamento familiare di minore disposto dal servizio sociale;
  • vigila per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero;
  • autorizza il rilascio di documento valido per l’espatrio al minore quando manchi l’assenso dell’esercente la potestà, ovvero al genitore di figli minori che non abbia ottenuto l’assenso dell’altro genitore o sia da esso legalmente separato;
  • convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio adottato dal Sindaco.

 

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