La tempestività della contestazione disciplinare. E se è tardiva?

La contestazione disciplinare per essere legittima deve essere tempestiva. Altrimenti può essere impugnata con successo.

La tempestività della contestazione disciplinare

Il requisito dell’immediatezza o tempestività della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed inteso a consentirgli un’adeguata difesa.

Il ritardo nella contestazione può infatti costituire un vizio del procedimento disciplinare ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore.

Ma quando la contestazione è tempestiva? Cosa si intende per tempestività?

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la tempestività o meno della contestazione deve essere considerata in relazione al momento di conoscenza dell’accadimento disciplinarmente rilevante da parte datoriale.

Non rileva invece il momento storico in cui si è verificato il fatto. Devono però esser prese in considerazione tutte le circostanze del caso concreto.

L’obbligo di contestazione immediata non può ritenersi sussistente, peraltro, per il solo fatto che la notizia della condotta disciplinarmente rilevante giunga a conoscenza di parte datoriale. Occorre infatti uno spatium deliberandi al fine di delibarne un minimo di fondatezza con il compimento anche delle pur necessarie indagini volte alla sua verifica (cfr. tra le altre Cass. n. 1248 del 2016).

Il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve quindi essere inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell’illecito disciplinare. Inoltre, deve essere considerato il tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, maggiore quanto più è complessa l’organizzazione aziendale.

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Inoltre, secondo alcune pronunce della Corte di Cassazione, ciò che rileva è l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (cfr. Cass. n. 23739 del 2008, Cass. n. 21546 del 2007).

Se quindi la contestazione non è tempestiva, potrà essere impugnata con successo.