Capelli bianchi: attenzione alla pubblicità ingannevole di prodotti miracolosi

Capelli bianchi: pubblicità ingannevole di un prodotto che promette di riacquistare il colore naturale dei capelli

L’AGCM

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), nota anche come Antitrust, è stata istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 ed ha il compito di tutelare la concorrenza ed il mercato.

Si tratta di un ente indipendente che, tra i vari compiti, ha anche quello di tutelare i consumatori in caso di pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e pubblicità ingannevole.

L’AGCM ha il potere di effettuare istruttorie ed indagini conoscitive, disponendo diffide o sanzioni amministrative, anche piuttosto importanti, fino al 10% del fatturato dell’impresa nel caso di violazioni della disciplina della concorrenza, oppure, fino a 5 milioni di euro in caso di violazioni delle norme a tutela dei consumatori.

I provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sia cautelari che sanzionatori, possono essere impugnato avanti il TAR del Lazio.

Il Caso e La pubblicità

L’AGCM si occupa anche della pubblicità ingannevole che troppo spesso e, con l’avvento di Internet, con sempre maggiore facilità di diffusione, si diffonde tra gli ignari consumatori.

Una pubblicità che cattura sempre l’attenzione dei consumatori è quella che riguarda i capelli, ma non sempre si tratta di pubblicità veritiere, specie se promettono prodotti a dir poco miracolosi, come quelli che promettono di fa riacquistare il colore naturale dei capelli senza tinture.

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Con decisione n.28253 del 27/05/2020 l’AGCM ha infatti definito “Ingannevole” il messaggio pubblicitario di un integratore che attribuisca al prodotto la capacità di far riacquistare il colore naturale dei capelli senza tinture tossiche.

Secondo l’Autorità: Si pone in contrasto con gli artt. 20, 21, 23, comma 1, lett. g) ed e), e 27, comma 5, d.lg. n. 206/2005 (Codice del consumo) ed è, pertanto, ingannevole il messaggio pubblicitario di un integratore alimentare che, in assenza di evidenze scientifiche e studi clinici a supporto, attribuisca al prodotto la capacità di far riacquistare il colore naturale dei capelli, determinandone la ripigmentazione senza ricorrere all’uso di tinture tossiche, grazie all’innovatività (indimostrata) della formula e a fronte di una vantata, ancorché inesistente, approvazione da parte del Ministero della salute, laddove il professionista non aveva neppure ottemperato all’obbligo di notifica dell’etichetta ex art. 10 d.lg. n. 169/2004; il tutto sulla base di una ricorrente e indimostrata offerta limitata dovuta alla scarsa disponibilità del prodotto.