Rito Fornero: E’ possibile applicare la Legge Fornero nel caso in cui l’Azienda abbia più di 15 dipendenti. Come si computano?

La disciplina del rito Fornero è prevista dall’articolo 1, commi da 47 a 68, della Legge numero 92/2012 e si applica in caso di licenziamento in Aziende con più di 15 dipendenti.
Cosa dice la Legge?
L’art. 18 L. 300/1978 prevede infatti al comma 8 prevede: “Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all’ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui all’ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.”
Problematico quindi può essere il computo dei lavoratori, soprattutto in quelle Aziende ove non è un fatto casuale assumere part-time.
Come si computano i lavoratori?
Ebbene, per quanto riguarda l’operatività del regime di stabilità reale, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell’impresa con riferimento al semestre antecedente al licenziamento che, secondo i giudici di legittimità, configura una ragionevole stabilità occupazionale (salvo ipotesi di particolari organizzazioni produttive), senza che abbiano rilevanza le contingenti e occasionali contrazioni o espansioni del livello occupazionale aziendale (cfr. ad es. Cass. sent. n. 22653/2016).
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Inoltre, per determinare il requisito dimensionale aziendale, si deve tenere conto anche dei lavoratori a tempo parziale, in proporzione della sola quota di orario effettivamente svolto, e dei lavoratori assunti a tempo determinato, a meno che il datore di lavoro dimostri che si è in presenza di una contingente e occasionale espansione del livello occupazionale.
Cosa deve fare il Datore di Lavoro?
Ciò significa che il Datore di Lavoro, nel caso in cui il Lavoratore venga licenziato invocando l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, dovrà dimostrare, nel caso abbia assunto più di 15 lavoratori, che le assunzioni a tempo determinato hanno rappresentato una contingente e occasionale espansione del livello occupazionale. Ad esempio perché l’attività è soggetta a fluttuazioni stagionali.
In caso contrario deve ritenersi sussistere il requisito dimensionale presupposto per l’applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 summenzionato.