Differenza tra notifica nulla e inesistente: differenza in Cassazione

La differenza tra notifica inesistente e notifica nulla, costituiscono i due difetti dello stesso strumento che vanno fatte valere con due procedimenti differenti e danno origine a conseguenze diverse.

Con l’art. 188 disp. att. c.p.c. si  può far valere l’inesistenza della notifica che comporta l’inefficacia del decreto ingiuntivo e dei suoi effetti. Con il rimedio previsto dall’art. 650 c.p.c., invece, si instaura un normale giudizio di cognizione, analogo all’ordinaria opposizione a d.i. ex art. 645 c.p.c., in cui va accertata la validità del credito.

La Corte di Cassazione si sofferma ora con la sentenza n. 28573/2021, pubblicata il 18 ottobre 2021, offrendo un chiaro orientamento giurisprudenziale di tale distinzione.

I fatti

Nel caso in esame, respinte entrambe le richieste in primo grado, la Corte d’Appello riteneva esistente ma nulla la notifica, poiché indirizzate ad un Ministero estero, ovvero un ente sicuramente statale, ma pur sempre diverso, dallo Stato. Ammetteva perciò l’opposizione tardiva, ma respingeva comunque nel merito le richieste del ricorrente nel conseguente giudizio di cognizione.

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Notifica: La Suprema Corte e la differenza tra notifica nulla e inesistente

La Corte di Cassazione ha rilevato che “la nozione di inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile nei casi di totale mancanza materiale dell’atto, nonché nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.”

“Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato e dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. La corte richiama la giurisprudenza già prodotta in:  Cassazione Sezioni Unite n. 14916 del 2016 e n. 29729 del 2019.

Conclusioni

Nel caso concreto, la Corte ha accolto il ricorso, ritenendo inesistente (e non nulla) la notifica del decreto ingiuntivo, poiché non effettuata presso i soggetti pubblici identificati da apposita convenzione internazionale, si deve considerare meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa, difettando quindi l’elemento essenziale della consegna dell’atto al destinatario.