Bambini in auto: lasciarli da soli è quasi sempre reato

Bambini in auto: è reato di abbandono ex art. 591 c.p. ogni volta che c’è uno stato di pericolo anche solo potenziale

La Questione e la norma

Negli ultimi anni si sono verificati sempre più spesso tragici episodi di morte di minori “dimenticati” in auto, tanto che il legislatore si è visto costretto ad intervenire con specifiche norme relative a seggiolini anti-abbandono.

Al di fuori dei casi di “tragica dimenticanza” è comunque lecito lasciare bambini in auto? Magari solo 5 o 10 minuti per comprare quel prodotto che ci serve, oppure per ritirare “al volo” gli abiti in lavanderia.

Ebbene, a volte anche un solo minuto può essere fatale.

Quindi, escludendo casi particolarissimi, non è mai opportuno lasciare bambini o incapaci in auto, perché anche solo per poco tempo, viene comunque esposto ad un potenziale pericolo.

Talvolta, l’opportunità può diventare illiceità.

Dispone l’articolo 591 del codice penale: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.

Il Caso

All’applicazione dell’articolo 591 c.p. non ha potuto sottrarsi un padre che aveva lasciato la figlia di 5 anni nell’automobile parcheggiata nel parcheggio di un supermercato mentre egli si presentava alla caserma dei Carabinieri dove era stato convocato per una identificazione.

Infatti, con sentenza n.27883 del 24/03/2021 la Suprema Corte di Cassazione sez. V penale, ha confermato la condanna inflitta all’uomo, ritenendo irrilevanti gli elementi eccepiti dall’imputato, e cioè che il veicolo era parcheggiato all’ombra, il finestrino non era completamente chiuso e la bambina era assicurata al seggiolino.

Le Motivazioni della Corte

Secondo la Corte, “il reato di abbandono di persone minori o incapaci sussiste ogni volta in cui si verifica uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo”

l’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all’art. 591 c.p., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo” (Sez. 5, n. 27705 del 29/05/2018, P., Rv. 273479 – 01; cfr. pure Sez. 1, n. 35814 del 30/04/2015, Andreini, Rv. 264566 – 01; Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012 – dep. 2013, T., Rv. 255172 – 01; cfr. già Sez. 5, n. 332 del 12/10/1982 – dep. 1983, Figone, Rv. 156917 – 01, secondo cui “per la sussistenza del delitto di abbandono di persone minori o incapaci basta uno stato, sia pure potenziale, di pericolo per l’incolumità del minore o dell’incapace in dipendenza dell’abbandono, onde l’abbandono è punibile anche se temporaneo

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Nel caso di specie inoltre, la Corte ha evidenziato che: “in ogni caso, indipendentemente dalle azioni che la minore avrebbe potuto porre in essere, la vettura si trovava nel parcheggio posteriore di un supermercato, senza barriere all’ingresso e, quindi aperto all’accesso di qualunque soggetto (che avrebbe potuto aprire la portiera del veicolo approfittando dell’apertura del finestrino, di dieci centimetri.

Dall’interno della caserma dei Carabinieri l’imputato non poteva sorvegliare la vettura, né egli poteva avere contezza del tempo necessario per svolgere l’incombente per cui era stato collocato.

[…] La vettura era dotata di un “sistema di sicurezza per bambini” e non anche di un blocco che potesse impedire ad altri di aprirla.