All’indomani della Sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 22 giugno 2022 ecco gli ultimi orientamenti in tema di riassunzione delle procedure esecutive sospese
La sopra citata sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 54 ter del d.l. 18 del 2020, nella parte in cui prorogava la sospensione dei procedimenti immobiliari aventi ad oggetto la “prima abitazione” del debitore.
I procedimenti sopra enunciati difatti erano stati oggetto una sospensione iniziale, poi prorogata sino al 31 ottobre 2020, successivamente sino al 31 dicembre 2020 e, da ultimo, sino al 30 giugno 2021. La sentenza della Corte Costuzionale ha però ritenuto illegittima l’ulteriore proroga per violazione dell’art. 3 e dell’art. 24 della Costituzione.
A seguito dell’illegittimità costituzionale, si è aperto uno scenario intrepretativo variopinto in ordine al termine iniziale a decorrere del quale sarebbe decorso il termine semestrale per la riassunzione delle procedure, il cui onere incombeva sul creditore procedente.
Ebbene, a seguito dei primi provvedimenti di estinzione delle procedure, si formato un orientamento teso a salvaguardare l’interesse del creditore procedente, reputato incolpevole rispetto alla declaratoria di incostituzionalità della sospensione prevista dall’art. 54 ter.
Ad esempio, il Tribunale di Milano ha pubblicato un comunicato con il quale si esoneravano i creditori procedenti dal depositare istanze di riassunzione per richiedere la prosecuzione della procedura, con ricalendarizzazione da parte dei Magistrati di tutte quelle udienze relative alle procedure sospese.
Anche il Tribunale di Teramo si è uniformato all’interpretazione della norma resa dal Tribunale di Miliano.
Una interpretazione garantista della norma postulerebbe la necessità di far decorrere il termine semestrale per la riassunzione della procedura non già dal 31.12.2020 (termine ultimo reputato valido) ma dalla data della pubblicazione della sentenza, ossia dal 22 giugno 2021.