Asta, ipoteca e decreto di trasferimento: Il decreto di trasferimento libera il bene e cancella l’ipoteca con efficacia immediata
Le aste
Acquistare un immobile all’asta determina solitamene un vantaggio economico per l’acquirente ed ovviamente si tratta sempre di un bene oggetto di esecuzione, pertanto, successivamente all’assegnazione, dovranno essere effettuate delle incombenze per la cancellazione dell’ipoteca gravante su di esso.
Quando si partecipa all’asta e si risulta quali unici o migliori offerenti, si ottiene l’aggiudicazione del bene.
Una volta saldato il prezzo e le spese d’asta, il Tribunale emette il Decreto di Trasferimento, atto con cui si attribuisce definitivamente il bene all’aggiudicatario.
Generalmente, con il decreto di trasferimento, il Giudice dell’esecuzione, oltre al trasferimento del bene, dispone la cancellazione dell’ipoteca e, più in generale la liberazione del bene da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Ma cosa accade nel caso in cui l’ipoteca non sia ancora cancellata e venga proposta dal debitore opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.?
La Cassazione se ne è occupata con la sentenza n.28387 del 14/12/2020
La sentenza
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che: Il decreto di trasferimento libera il bene e cancella l’ipoteca con efficacia immediata.
Il decreto di trasferimento immobiliare ex art. 586 c.p.c., tanto nell’espropriazione individuale che in quella concorsuale che si svolga sul modello della prima, implica l’immediato e indifferibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo per il Conservatore dei Registri immobiliari (o, secondo l’attuale definizione, Direttore del Servizio di pubblicità immobiliare dell’Ufficio provinciale del territorio istituito presso l’Agenzia delle entrate) di procedere alla cancellazione di questi immediatamente, incondizionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in parola.
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Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’art. 617 c.p.c.