Con la sentenza n. 25508 del 21.09.2021 la Cassazione affronta il tema dell’accertamento dell’autenticità di una scrittura dal punto di vista del potere-dovere del Giudice di formare il proprio convincimento attingendo ad ogni elemento di prova, con il limite di non invertire l’ordine delle questioni da trattare nel caso di istanza di verificazione.
Elementi di convincimento del Giudice
Una volta avviato il procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, quandanche abbia disposto una consulenza sull’autografia di una sottoscrizione disconosciuta, ha certamente il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti.
Tuttavia, l’esercizio di tale potere, che attiene alla fase decisionale di libero apprezzamento delle prove, non potrebbe farsi invertendo l’ordine processuale delle questioni da trattare, ovvero omettendo di aprire il procedimento incidentale di verificazione caratterizzato dall’acquisizione di materiale documentale idoneo per procedere alla fase di verifica dell’autenticità della scrittura prodotta e disconosciuta.
Tale attività non è surrogabile con un’attività istruttoria ordinaria certamente non finalizzata alla soluzione della questione che si è aperta solo in via incidentale e che è appositamente regolata dagli artt. 216 c.p.c. e ss..
Il procedimento di verificazione della scrittura privata
Il procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta, avendo natura e finalità di carattere istruttorio, è preordinato all’utilizzazione della prova documentale, sicché il giudice non è tenuto a disporre la verificazione solo qualora ritenga la scrittura ininfluente ai fini del decidere
Una volta che la parte abbia formulata in corso di causa l’istanza di verificazione, il giudice di merito, il quale ritenga il documento rilevante per la decisione della controversia, non può non dare corso al relativo subprocedimento, per esserne l’esito, in un senso o nell’altro, desumibile aliunde in base ad altre prove.
Una cosa, infatti, è la possibilità che il giudice formi il proprio convincimento sulla provenienza della scrittura attingendo ad ogni elemento di prova, anche se esterno ai mezzi istruttori specificamente disposti ai fini propri della verificazione, non essendovi vincolo di graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità
Altra cosa è l’ opzione preferenziale di emergenze probatorie che assegnino o non alla scrittura il valore di atto autografo della parte contro cui è prodotta, al di fuori della verificazione stessa.
Nel caso si aderisse a tale ultima tesi entrambe le parti sarebbero pregiudizialmente espropriate del potere processuale di dedurre e provare in merito all’oggetto della verificazione che, costituendo una procedura di controllo necessitata per dimostrare la provenienza estrinseca del documento, attiene all’attività di selezione, nel rispetto del giusto contraddittorio, delle tecniche di indagine per verificare la provenienza della scrittura.
Momento di raccolta e di valutazione delle prove
Il carattere improprio della soppressione del momento di raccolta delle prove a vantaggio di quello, logicamente distinto e successivo, di valutazione delle prove, è poi particolarmente evidente nel caso in cui il contenuto narrativo di una prova testimoniale si sovrapponga a una scrittura accreditandone ex se l’autografia, poiché in tal modo è la stessa prova indiretta a trainare la prova diretta senza che quest’ultima sia sottoposta ad un autonomo vaglio critico, di guisa che non essendovi comparazione, non può neppure esservi conferma, integrazione o confutazione dell’una rispetto all’altra.
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Quando è censurabile l’operato del Giudice di merito?
E’ censurabile l’operato del giudice di merito che ha ritenuto la non autenticità del documento, ritenuto rilevante e disconosciuto dalla controparte processuale e di cui sia stata chiesta la verificazione, senza disporre un’attività istruttoria ad hoc, sulla base di quanto disposto dagli artt. 216 c.p.c. e ss., ma desumendola attraverso le allegazioni processuali delle parti acquisite all’infuori di un regolare procedimento di verificazione.
Tutte le attività valutative il giudice avrebbe dovuto riservarle all’esito del subprocedimento di verificazione della originalità della scrittura privata, non potendosi modificare l’ordine logico delle questioni da trattare una volta riconosciuta la rilevanza del documento disconosciuto ai fini del decidere, omettendo quindi la fase riservata all’accertamento della originalità del documento prodotto quale mezzo di prova, appositamente regolata nell’art. 116 c.p.c.che, certamente, si pone a garanzia del giusto processo.