Trascrizione dell’atto: se viene effettuata in ritardo la colpa può anche essere dell’ufficio e non del notaio
La trascrizione
L’articolo 2643 del codice civile elenca tassativamente le categorie di atti aventi ad oggetto beni immobili che devono obbligatoriamente essere trascritti.
La trascrizione è un mezzo di pubblicità legale che consiste nell’annotazione dell’atto in appositi registri al fine di rendere “pubblica” la conoscenza dell’atto.
La compravendita immobiliare è uno degli atti soggetti obbligatoriamente a trascrizione, pertanto, una volta stipulato mediante il rogito notarile, l’atto di acquisto viene registrato dal notaio presso gli uffici competenti.
Ma cosa accade se la registrazione avviene in ritardo e nelle more viene trascritta un’ipoteca sul medesimo immobile?
Il danno in questo caso è inevitabile, ma chi sarà il responsabile?
Un caso è recentemente finito in Cassazione ed è stata riconosciuta la responsabilità non già del Notaio, bensì dell’ufficio competente.
Il Fatto
Il fatto che è giunto in Cassazione riguarda la domanda di risarcimento danni formulata da un venditore nei confronti del notaio e dell’Agenzia del Territorio.
La richiesta di trascrizione dell’atto di compravendita infatti, era giunta all’ufficio competente dell’Agenzia del Territorio il giorno prima della richiesta d’iscrizione della ipoteca e tuttavia l’ipoteca era stata trascritta anteriormente.
In particolare, la richiesta di trascrizione pervenne all’Agenzia del Territorio il 11/04/2005 e venne eseguita solo il 13/04/2005, mentre la richiesta di iscrizione d’ipoteca pervenne all’Ufficio il 12/04/2005 e venne eseguita lo stesso 12/04/2005.
La sentenza
Con la sentenza n.4860 del 23/02/2021, la Suprema Corte di Cassazione sez. III civile, ha stabilito che nel caso di specie alcun pregiudizio era derivato al ricorrente sulla base della condotta del notaio.
Il danno infatti è imputabile esclusivamente all’Ufficio che non soltanto non seguì il criterio della anteriorità cronologica del protocollo di ricezione giornaliera ma addirittura alterò la successione giornaliera degli atti.
Pertanto, il notaio non è responsabile se l’Agenzia del territorio registra in ritardo l’atto.
LEGGI ANCHE: come evitare lo spamming
La Corte, ha argomentato in sentenza richiamando l’art. 41 del codice penale (concorso di cause) in materia di riferibilità eziologica della condotta del professionista, per cui la sopravvenienza della causa eccezionale da sola idonea a cagionare il danno è atta ad interrompere il nesso causale.
Ne consegue che la responsabilità professionale del notaio si arresta con l’invio dell’atto da trascriversi, iscriversi o annotare all’Agenzia del Territorio, non potendosi configurare in caso di danno alcuna condotta censurabile in capo al professionista per eventi successivi ad esso non imputabili.