Dopo la reintegra del posto di lavoro il TFR va restituito?

Successivamente alla pronuncia che dispone la reintegra sul posto di lavoro, il lavoratore deve restituire il TFR?

Restituire il TFR

Ebbene, la risposta non è così semplice.

Il caso

Infatti, pensiamo al caso in cui il Datore di Lavoro vi abbia licenziato e voi abbiate impugnato il licenziamento vittoriosamente. In questo caso il Datore di Lavoro vi ha corrisposto il trattamento di fine rapporto. Ma il TFR versato, visto che il rapporto prosegue in virtù della pronuncia che vi reintegra, che fine fa? Il Datore di Lavoro può chiederlo indietro?

La risposta al quesito

La risposta è positiva. Il Datore di lavoro ha diritto alla restituzione del TFR poiché quest’ultimo può essere versato solo con la cessazione del rapporto stesso. Con la pronuncia sulla reintegra, quindi, ricostituendosi il rapporto il lavoro, non si ha più diritto a trattenerlo.

Cosa dice la Giurisprudenza

Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 03.02.2021 secondo cui: “in relazione al difetto del presupposto della cessazione del rapporto che non può dirsi sussistere nella specie (in termini quanto al ripristino del rapporto con il Fallimento in caso di declaratoria di illegittimità del recesso cfr Cass. n. 522/2018), atteso che il mancato esercizio dell’opzione predetta da parte del lavoratore, ove non segua, come nella specie, all’invito del datore alla ripresa del servizio, invito che il lavoratore abbia poi disatteso, risulta significativo soltanto della volontà del lavoratore di non avvalersi dell’alternativa e, così, di non fruire dell’indennità sostitutiva della reintegrazione ma di restare, al contrario, destinatario dell’ordine di reintegrazione emanato in sede giudiziaria implicante il ripristino del rapporto.”

Vale in tutti i casi?

Quanto sopra però, sembra non valere nel caso in cui la reintegrazione non sia avvenuta con sentenza, ma con ordinanza o comunque provvedimento cautelare.

Infatti, in tale caso il provvedimento emesso in via d’urgenza, ad esempio un articolo 700 c.p.c. o un’ordinanza Legge Fornero, non implicano tale effetto poiché solo una sentenza può avere l’effetto di ricostituire il rapporto di lavoro.