Diffamazione a mezzo stampa: obbligo di verificare le fonti

Il giornalista ha l’obbligo di verificare la fonte della notizia mediante indagini accurate. Non bastano, da sole, ricerche sul web!

diffamazione a mezzo stampa

Molto spesso, le notizie sul web rimbalzano da un sito all’altro in maniera repentina, salva poi la rettifica anche appena pochi giorni dopo la pubblicazione. Questo perchè può capitare che la notizia si riveli non veritiera e, a volte, anche di natura diffamatoria rispetto alla dignità o all’onore del soggetto descritto nel pezzo.

La giurisprudenza è orientata nel censurare siffatto comportamento in quanto, anche se la notizia appaia pubblicata sui maggiori siti di notizie, non è detto che sia vera o veritiera. Il giornalista, infatti, deve sempre verificare l’attendibilità delle fonti da cui attinge la notizia, non potendo pubblicare qualsiasi fatto da chiunque narrato, senza un previo e approfondito vaglio (Cass. sent. n. 38896/19 del 20.09.2019).

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Il giornalista ha, dunque, l’onere di verificare la veridicità della notizia riportata, atteso che in caso di pubblicazione di un articolo a contenuto diffamatorio su una testata giornalistica ad ampia diffusione, la mancata verifica della corrispondenza fra quanto narrato e quanto realmente accaduto determina l’impossibilità, per l’autore dell’articolo, di avvalersi dell’esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo meramente putativo. Al giornalista è richiesto, pertanto, di controllare la fonte da cui riceve una notizia attraverso un’indagine profonda ed accurata che permetta di affermare, con assoluta certezza, la corrispondenza al vero di quanto riferito, venendo in rilievo la necessità di contemperare interessi diversi, ma tutti garantiti a livello costituzionale, quali il diritto ad informare e la reputazione altrui (Tribunale di Napoli, sez. I, 30/04/2007, n. 3749).

Quanto all’onere probatorio, secondo costante giurisprudenza, a fronte dell’allegazione di uno scritto o, comunque, di affermazioni che risultino astrattamente diffamatorie, compete al giornalista o all’editore invocare l’esimente del diritto di cronaca o critica e provare, tra l’altro, la veridicità del fatto narrato (Tribunale di Firenze, n. 3103/2018).