Sul punto si è espressa negativamente la Corte di Cassazione sez. III con sentenza n. 8473 del 27.03.2019. E’ necessaria infatti una procura.

La mediazione, come sappiamo, è condizione di procedibilità per molti giudizi.
Ebbene, una volta promossa, è indispensabile che l’istante o il chiamato partecipino o personalmente, o conferendo mandato a qualcuno attraverso una procura.
Non è sufficiente infatti la semplice delega, ma deve essere stata rilasciata una vera procura notarile in favore dello stesso avvocato o di un terzo.
Cosa prevede la Normativa?
Tale convincimento proviene da quanto disposto dagli artt. 5 e 8 del DLgs 28/2020. In particolare, mentre l’art. 5 comma1-bis prevede: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”, l’art. 8 dello stesso d.lgs. il quale al comma 1, 3° capoverso, recita “ al primo incontro e agli incontri successivi , fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”.
In conclusione?
A quanto sopra consegue che, nel caso in cui la parte non si presenti personalmente o tramite soggetto investito di ciò con procura, e la mediazione viene definita negativamente, allora l’azione sarà considerata improcedibile.