I poteri dell’amministratore. Il procedimento di mediazione

Non sempre l’amministratore può agire per il Condominio. In alcuni casi vi è la necessità della delibera assembleare.

I poteri dell’amministratore di condominio

Si deve infatti distinguere il profilo dell’autonoma legittimazione processuale dell’amministratore ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi, dalla legittimazione dello stesso a partecipare alla procedura di mediazione.

In tale secondo caso è indispensabile la delibera dell’assemblea in base all’esigenza di conferire a chi interviene in mediazione la possibilità di disporre della lite, vale a dire di negoziare sulla res controversa, salva poi la ratifica da parte dell’assemblea della proposta di mediazione.

Qual’è la Norma che lo prevede?

Ciò viene determinato dall’art. 71 quater disp. att. c.c. (inserito dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220).

Tale norma al comma 1 indica quali siano le “controversie in materia di condominio” che, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1, sono soggette alla condizione di procedibilità dell’esperimento del procedimento di mediazione.

Il medesimo art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, aggiunge che “al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., comma 2”.

L’art. 71 quater, comma 4, contempla poi l’ammissibilità di una proroga del termine di comparizione davanti al mediatore per consentire di assumere la deliberazione autorizzativa dell’assemblea.

Il comma 5 di tale disposizione rimette alla stessa assemblea l’approvazione della proposta di mediazione, da votare con la medesima maggioranza occorrente per garantire la partecipazione dell’amministratore alla procedura.

Concludendo?

In conclusione, l’art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3 dispone che la condizione di procedibilità della “controversie in materia di condominio” non possa dirsi realizzata allorché all’incontro davanti al mediatore l’amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. comma 2. Non è possibile, in mancanza, iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa, come suppone il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 8, comma 1.

Quindi, anche in caso di cause inerenti all’ambito della rappresentanza istituzionale dell’amministratore, questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera dell’assemblea.

Perciò ,l’amministratore, in assenza di apposito mandato conferitogli con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., comma 2, è infatti sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia.