Come evitare lo spamming

Lo spamming è l’invio indiscriminato, ai fini pubblicitari, di informazioni commerciali su mail di un soggetto. Ecco come evitarlo

Come evitare lo spamming

La Legge 70/2003, in attuazione della direttiva CE 31/2000 disciplina tutte le attività relative al commercio elettronico, fissando anche i limiti a cui la libertà di impresa deve attenersi, nel rispetto della privacy e dei diritti del singolo utente.

Le informazioni di natura commerciale, inviate a mezzo mail, devono possedere specifici requisiti, previsti all’art. 8 ed all’art. 9 della citata legge, in modo tale da non indurre il consumatore in errore circa la finalità della mail inviata.

In particolare, “in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare: a. che si tratta di comunicazione commerciale; b. la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale; c. che si tratta di un’offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso; d. che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione. (art 8)

L’art. 9 invece si occupa di diciplinare le comunicazioni non richieste dall’utente e sancisce che “fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali spetta al prestatore“.

LEGGI ANCHE: Tutela della privacy: attenzione ai controlli del Garante

Tali norme devono essere lette  in combinato disposto con quanto regolamentato nella direttiva CE 2002/58, la quale inquadra il fenomeno della posta indesiderata, considerata grave illecito in molti paesi.

L’art. 130 del Codice della Privacy dispone che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente.

Se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

LEGGI ANCHE: La violazione della privacy. L’art. 82 del GDPR ed il risarcimento del danno

Dunque, in ottemperanza alla disciplina recepita dalle direttive europee, l’invio di posta elettronica non richiesta deve sempre postulare il consenso dell’interessato, il quale potrà in ogni caso revocare detto consenso.