L’obbligo di promuovere la mediazione secondo la Cassazione

Quando viene introdotta un’opposizione a decreto ingiuntivo chi deve introdurre la mediazione? La Corte di Cassazione si è espressa.

L’obbligo di promuovere la mediazione

Cosa afferma?

Con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta sulla questione.

Ha deciso definitivamente quale debba essere la parte processuale tenuta ad instaurare la procedura di mediazione obbligatoria in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Secondo la Corte nelle materie soggette a mediazione obbligatoria i cui giudizi vengono introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico del creditore opposto.

In mancanza della domanda di mediazione, secondo la Cassazione, vi sarà una pronuncia di improcedibilità ed il decreto ingiuntivo sarà revocato.

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Qual’è la conclusione?

Infatti, la Suprema Corte, investita della questione dalla Terza Sezione si è discostata dalla tesi condivisa da Cass. civ., n. 24629/2015 e ha affermato che “…nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”