La responsabilità dell’hosting provider

In tema di diffamazione a mezzo web vediamo qual è la responsabilità anche dell’hosting provider ai sensi degli artt. 14 e 15 della Direttiva 2000/31/CE 

La responsabilità dell'hosting provider

L’hosting permette a privati ed aziende di ospitare il proprio sito web online e renderlo fruibile ai propri utenti tramite la navigazione. Si tratta dunque dello spazio fisico ove può prodursi il sito internet e dove vengono contenute e conservate le informazioni di quest’ultimo.

La Direttiva CE sopra richiamata, venuta ad esistenza per tutelare principalmente i dati raccolti per finalità commerciali, sancisce la responsabilità solidale dell’hosting provider in tutti quei casi in cui venga commesso un illecito, con particolare attenzione alle fattispecie di violazione della privacy o di diffamazione sul web.

Ai fini della direttiva sul commercio elettronico, per comunicazioni commerciali devono intendersi tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che esercita un’attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione (art. 2, lett. f).

Secondo tale normativa (recepita in Italia dal D.lgs. 70/2003), infatti, il fornitore del servizio di memorizzazione dati: – “deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite” (cfr. considerando n. 46 Direttiva 2000/31/CE); – potrà beneficiare delle limitazioni della sua responsabilità solo a condizione che “non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e […] non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso” (art. 14, paragrafo 1, Direttiva 2000/31/CE).

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Tali principi sono stati espressamente recepiti nel sopra indicato Decreto Legislativo, il quale all’art. 16, espressamente sancisce che “nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita’ competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso“.