Eccessivo formalismo nel ricorso per Cassazione: la Corte Europea condanna l’Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la decisione n. 55064 del 28 ottobre 2021, relativa al Caso Succi e altri contro Italia stabilisce la violazione dell’art. 6 della CEDU per l’eccessivo formalismo dei criteri per la redazione del ricorso per Cassazione

Il Caso

Il ricorrente sosteneva che l’interpretazione eccessivamente formalistica adottata dalla Corte di cassazione aveva impedito l’esame del suo ricorso.
In particolare, ha sostenuto che il principio di autonomia del ricorso per cassazione, quale applicato all’epoca dei fatti, non era sufficientemente prevedibile, chiaro e coerente.

La decisione della Corte

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la decisione n. 55064 del 28 ottobre 2021 in esame ha sottolineato l’eccessivo formalismo nella interpretazione dei criteri stabiliti per la redazione del ricorso per Cassazione con particolare riferimento alla necessità di chiarezza e semplificazione.

Ricorda tra l’altro la CEDU che è stato necessario un protocollo tra CNF e Corte di Cassazione al fine di chiarire i criteri per proporre il ricorso per Cassazione.

Stante la giurisprudenza della Corte il diritto di accesso al Tribunale deve essere effettivo e concreto.

Ricorda la Corte che in questo tipo di casi, il suo compito è quello di verificare se il rigetto per irricevibilità di un ricorso per cassazione non ha pregiudicato la sostanza stessa del “diritto” del ricorrente “a un tribunale”.

Per fare ciò, cercherà prima se le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione abbiano perseguito uno scopo legittimo nel caso di specie, e prenderà quindi in considerazione la proporzionalità delle limitazioni imposte.

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La Corte nella motivazione afferma che anche supponendo che la sentenza della Corte di cassazione rinvii correttamente all’impugnazione della ricorrente, dichiarando che gli elementi forniti non erano sufficienti, la Cassazione ha dimostrato un formalismo eccessivo.

Tale formalismo non può essere giustificato alla luce della finalità specifica del principio di autonomia del ricorso per cassazione e quindi dell’obiettivo perseguito, vale a dire la garanzia della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia.

Per la Corte è stato violato il comma 1 dell’art. 6 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo che prevede il diritto ad un equo processo e il diritto di accedere ad un Tribunale per ottenere giustizia