Cyberbullismo: le tutele per i minorenni

La Legge n. 71/2017 tutela i minori vittime di cyberbullismo ossia da tutte le molestie che avvengono in via telematica. Ecco cosa c’è da sapere

L’art. 1 della Legge 71/2017 tutela le vittime del cyberbullismo  e si pone l’obiettivo di constrastare il fenomeno con azioni di carattere preventivo, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Con l’introduzione della sopra indicata legge viene prevista la facoltà per il minorenne che abbia compiuto 14 anni e che sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) di rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali).

Il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall’istanza, di avere assunto l’incarico e deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore. In caso contrario l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore.

Viene inoltre applicato, anche per ipotesi di cyberbullismo, l’istituto dell’ammonimento del questore, come per le ipotesi si stalking: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore – assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti – potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Dal punto di vista gestionale, la legge impone l’obbligo per i dirigenti scolastici di comunicare ai genitori dell’autore dei comportamenti, tutto quanto posto in essere dal figlio e viene attribuita loro la facoltà di prendere i più opportuni provvedimenti per far cessare la condotta illecita.