Allattamento e farmaci: se un farmaco somministrato impedisce l’allattamento il medico non è sempre responsabile
Il caso
Una donna, in proprio e quale genitore e legale rappresentante della figlia minore, ha agito in giudizio nei confronti di un medico e dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) per ottenere il risarcimento di danni a suo dire causati da trattamenti sanitari inadeguati somministrati dal medico in servizio presso l’Ospedale dove era stata ricoverata in occasione del parto.
In particolare, la donna, in conseguenza dell’assunzione di un determinato farmaco, non ha potuto allattare la figlia neonata.
Il caso è arrivato davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
La Corte ha rigettato il ricorso della donna
La sentenza
Con la sentenza n.9179 del 13/04/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di specie, “nessuna responsabilità poteva essere ascritta al medico per la somministrazione di un farmaco che impedisce l’allattamento al seno”.
Più specificatamente, secondo la Corte, “Non può essere addebitata alcuna colpa al medico che ha somministrato un farmaco che ha impedito l’allattamento naturale allorché sia emerso in corso di causa che l’opportunità sul piano terapeutico della somministrazione di tale farmaco, anche se improntata a particolare prudenza, non poteva ritenersi scorretta sul piano medico, in quanto, in considerazione della sintomatologia della paziente, era da ritenersi prevalente l’interesse a tutelare la sua salute, specie in assenza di controindicazioni all’allattamento artificiale.
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Precisa inoltre la Cassazione: “il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, potrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, onerato della relativa prova (Cass. Sez. 3 Sentenza n.2847 del 09.02.2010, Rv. 611427 – 01), che potrà essere fornita anche mediante presunzioni (Sez. 3, Sentenza n. 16503 del 05/07/2017, Rv. 644956 – 01), fondate, in un rapporto di proporzionalità inversa, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell’operazione.”