Si può cedere il diritto di usufrutto a terzi? Se si, come?

Il Codice civile prevede che il diritto di usufrutto possa essere trasferito a terzi. Ma come? Per quanto tempo?

L’usufrutto è quel diritto reale di godimento su cosa altrui che consente al suo titolare, appunto, di godere e disporre del bene e di raccoglierne i frutti. Ciò per tutta la sua vita o per un tempo determinato.

Il titolare del diritto di usufrutto può trarre dalla cosa oggetto di usufrutto ogni utilità, non potendo però modificarne la destinazione economica.

L’Istituto è previsto dall’art. 978 del Codice Civile e ss.

Ma è possibile cedere l’usufrutto a terzi?

Il trasferimento dell’usufrutto è possibile.

E’ prevista infatti dall’art. 980 c.c. che così recita: “L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.”

Per quanto tempo?

Ciò significa che, salvo che sia vietato dal titolo costitutivo, l’usufrutto può essere ceduto a terzi, sia per un tempo determinato, sia per tutta la sua durata appunto vitalizia. Può essere ceduto però nella misura in cui è stato costituito. Salva la sua revoca.

Quindi, se l’usufrutto originario è vitalizio, la cessione si estinguerà alla morte del cedente; se l’usufrutto originario è a tempo determinato, invece, la cessione avrà durata equivalente a quella del titolo costitutivo.

Il cedente dovrà comunicare il trasferimento al proprietario.

La mancata comunicazione non rende la cessione invalida, ma il cedente sarà onerato, in solido con il cessionario nei confronti del proprietario per eventuali pregiudizi sopravvenuti in seguito alla cessione.