Case mobili: il permesso di costruire ed i requisiti della casa

Case mobili: il TAR ci dice quali sono le caratteristiche per evitare l’ordine di demolizione da parte dl Comune

Il TAR

Case mobili, camper, roulotte e altri moduli abitativi possono costituire delle vere e proprie “nuove costruzioni”, ed in tal caso è necessario richiedere il permesso di costruire.

Ciò dipende da alcune specifiche caratteristiche della “casa”.

Con sentenza n.1306 del 13/08/2021 il T.A.R. si Bari (Puglia) sez. III si è occupato dell’installazione stabile di case mobili e della necessità del permesso di costruire.

Il TAR ha stabilito che: “Per effetto di quanto disposto dall’art. 3 d.P.R. n. 380/2001 l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte camper e case mobili, può ritenersi consentita se tali manufatti sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, solo in tal caso non determinandosi una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui insistono.

Al contrario, l’installazione stabile di mezzi e strutture – anche se realizzati con materiali o tecniche costruttive di facile rimozione – determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire.”

Il Caso

Il caso di cui si è occupato il TAR con la sentenza n.1306 del 13/08/2021 riguarda una società di gestione di una struttura turistico ricettiva all’aperto, tipo campeggio, che avrebbe realizzato nella proprietà delle case mobili.

In seguito a sopralluogo, il Comune ha contestato con ordinanza la realizzazione delle case mobili perché prive di titolo edilizio o ulteriori autorizzazioni, e – sul presupposto che trattasi di interventi di nuova costruzione, assoggettati a rilascio di permesso di costruire –  ha ingiunto, ai sensi dell’art 31 T.U. edilizia, la demolizione di 34 case mobili oggetto di accertamento da parte della Polizia municipale, preannunziando l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in ipotesi di inottemperanza.

La sentenza

Il Tar ha così argomentato in sentenza: La disciplina di tali manufatti si rinviene nell’art. 17, comma 4 della legge Regione Puglia n. 11 del 1999 che recita: “Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita, in misura non superiore a un ulteriore 40 per cento, la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento.

Gli interventi finalizzati all’installazione dei predetti allestimenti mobili di pernottamento non necessitano di titoli abilitativi edilizi e sono soggetti ad attività edilizia libera a condizione che: a) siano realizzati in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alla normativa regionale vigente; b) gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento possano essere rimossi in ogni momento; c) le caravan e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; d) le tende e le lodge tents siano realizzate con materiali smontabili e trasportabili e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno”.

Nella stessa direzione milita la disposizione di cui all’art.3, comma 1, lettera e. 5) del D.P.R. n.380/2001, a termini del quale sono “interventi di nuova costruzione…, e. 5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti “.

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La disciplina normativa passata in rassegna consente di ritenere che le strutture descritte nell’ambito dell’ordinanza impugnata appartengano alla tipologia delle case mobili che non necessitano di titoli abilitativi edilizi.

Dalla lettura del provvedimento impugnato si desume, infatti, che: a) si tratta di manufatti posti all’interno di una struttura ricettiva all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, quale il camping […]; b) l’ordinanza di rimozione impugnata non reca alcuna menzione di un collegamento permanente al suolo dei manufatti, così come non vi è traccia di collegamento permanente degli allacci alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento, di cui pure si occupa la legislazione nazionale sopra richiamata per escludere i manufatti in esame dal regime edilizio tipico dell’intervento di nuova costruzione.”