Se la sentenza scritta a mano è comprensibile e chiara allora non è nulla: lo dice la Cassazione
La Corte di Cassazione si pronuncia con l’ordinanza n. 27361/2021 , in un procedimento che chiede la dichiarazione d’inesistenza di una servitù di passaggio su fondo altrui, per respingere il primo motivo di ricorso ove si chiedeva la nullità di una sentenza scritta a mano.
I fatti: La sentenza scritta a mano non sarebbe comprensibile
Nel caso in esame i due soggetti intraprendevano un’azione civile nei confronti della proprietaria di un fondo confinante al fine di far dichiarare l’assenza della servitù di passaggio a piedi o con altro mezzo, che la signora invece sostiene di poter vantare.
La convenuta si oppone infatti alle richieste delle controparti, dichiarando di aver diritto al passaggio e in via riconvenzionale chiede la condanna alla rimozione degli ostacoli frapposti negli anni, finalizzati a impedirle il passaggio. La causa viene vinta dopo due gradi di giudizio esperiti dalla titolare della servitù di passaggio.
Se la sentenza è portata all’attenzione della Cassazione allora è compresa
I soccombenti lamentano nullità sentenza scritta a mano
I soccombenti tuttavia, ricorrono in Cassazione presentando alcune doglianze tra le quali, degno di nota è il primo motivo. Secondo costoro infatti, la sentenza dovrebbe essere dichiarata nulla perché scritta per la maggior parte a mano e pertanto “non risulta decifrabile, foriera di equivoci interpretativi a cagione dell’oscurità della grafia e, comunque, ampiamente incomprensibile, con conseguente lesione del diritto di difesa.”
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La Cassazione rigetta il ricorso
La Cassazione rigetta il ricorso, dichiarando infondato il motivo con cui si contesta la validità della sentenza scritta a mano precisando in primis che la tesi difensiva illustrata dai ricorrenti nel ricorso è minoritaria rispetto a quella maggioritaria a cui si intende dare seguito. Si spiega infatti che “in mancanza di un’espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall’estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa. (…) e il vizio non è configurabile se il documento motivazione si presta ad essere univocamente apprezzato dando piena contezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. Del resto la stessa ricorrente dimostra di averne pienamente compreso il significato, svolgendo in modo compiuto le proprie difese e censurando in modo specifico ed articolato i singoli percorsi motivazionali esposti dal giudice del merito.”
Ma nel caso in esame, i ricorrenti hanno dimostrato, attraverso la stessa presentazione del ricorso in Cassazione, di aver compreso in realtà il contenuto della sentenza, pertanto la stessa deve ritenersi pienamente valida.