La risoluzione del concordato preventivo

Ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato preventivo per grave inadempimento. Ecco i presupposti

la risoluzione del concordato preventivo

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale alternativa al fallimento e può essere attuata scegliendo la continuazione dell’attività d’impresa oppure la liquidazione della stessa, eventualmente con cessione dei beni.

Non sempre però si riesce a rispettare il piano concordatario e dunque sorge il problema per i creditori di poter recuperare le somme dovute in quanto, in pendenza di concordato preventivo, non possono essere intraprese azioni esecutive e quelle già in essere devono essere sospese.

L’art. 186 l.f. disciplina la risoluzione del concordato preventivo su richiesta del creditore e sancisce che “ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale”.

Se la funzione del concordato preventivo è quella di risolvere la crisi mediante il soddisfacimento dei creditori in misura non irrilevante ed in tempi ragionevoli (Cass. SS. UU. 1521/2013), l’impossibilità di raggiungere tale obiettivo costituisce, da un lato, motivo ostativo all’ammissione della procedura ed all’omologa e, dall’altro lato, l’accertamento di un inadempimento di non scarsa importanza rilevante ai fini della risoluzione del concordato.

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Il termine di un anno previsto dal terzo comma dell’art. 186 L.F. per la proposizione del ricorso per la risoluzione del concordato preventivo ha natura decadenziale e perentoria e, al fine di determinare la sua decorrenza, è necessario che la proposta concordataria preveda un termine specifico per l’adempimento delle obbligazioni concordatarie e non un generico rinvio alla conclusione delle operazioni di liquidazione.