Cosa succede al contratto di locazione se il conduttore muore?

La Legge sulle locazioni abitative prevede che ci possa essere successione nel contratto di locazione nel caso in cui il conduttore muore.

La successione nel contratto di locazione

Ma quindi cosa succede?

Secondo la Norma nel caso in cui muore il conduttore, prendono il suo posto di diritto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.

L’art. 6 della Legge 392/1978 prevede la successione nel contratto.

La Norma recita: “In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.

In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.”

Per tale Norma, quindi, la Legge prevede la successione nel contratto di locazione anche in quei casi in cui vi sia separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tali casi la casa va al coniuge a cui è stata assegnata dal giudice.

Qualora invece ci sia una separazione consensuale o la dichiarazione di nullità del matrimonio, vi sarà successione solo nel caso in cui così sia stato deciso dai due coniugi.

Perché tale Norma?

In sostanza, quindi, il locatore dovrà accettare il successore nel contratto poiché così previsto per Legge. Quest’ultima tutela coloro i quali subentrano al conduttore poiché con lo stesso conviventi o legali da un rapporto di coniugo.

La previsione normativa, infatti, cerca di garantire una collocazione abitativa a tali categorie di persone.