Il processo civile ai tempi del covid: come cambiano le udienze

Per combattere l’emergenza Covid sono previste udienze da remoto e udienze a trattazione scritta per le cause civili: vediamo il processo civile ai tempi del covid.

il processo civile ai tempi del covid

La Legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha introdotto la possibilità di sostituire le udienze in presenza mediante il deposito di note con indicate richieste da effettuarsi in udienza, sostituendo così la presenza delle parti alla produzione di un documento che vale come presenza all’udienza medesima.

L’art. 221 comma quarto D.L. 34/2020 come convertito con L. 77/2020, l’art. 6 del DL primo aprile 2021 n. 44 ha sancito che: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile”.

A seguito del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, sono stati introdotti dei correttivi, i quali hanno postulato il protrarsi di tale prassi, largamente utilizzata in quasi tutti i tribunali d’Italia.

L’art.7, del D.L.n.105/2021 prevede difatti che che “le disposizioni di cui all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8,e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2,3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176“, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.

LEGGI ANCHE: Processo civile telematico: che succede se arriva solo la seconda pec?

La mancata produzione delle note a trattazione scritta equivale a una mancata presenza all’udienza da parte del difensore.

Un’altra modalità di svolgimento dell’udienza alternativa a quella in presenza è l’udienza da remoto, ossia da svolgersi su piattaforma Microsoft Teams. In questo caso il difensore, nel termine fissato da Giudice, comunica mediante deposito la propria mail alla quale verrà inviato il link di accesso per l’udienza.