Cosa sono gli oneri condominiali e chi li deve pagare?

Gli oneri condominiali o oneri accessori sono quasi interamente a carico del conduttore poiché è quest’ultimo che ha il godimento del bene.

oneri condominiali
Gli oneri condominiali

La Legge infatti ritiene che colui il quale gode dell’immobile, ne usufruisce, deve pagare le spese necessarie al suo mantenimento ordinario, e quindi anche quelle di natura condominiale. Si tratta di luce, acqua, pulizie, etc.

Cosa prevede la Legge?

Nello specifico, la Legge 392/1978 prevede all’articolo 9 tale obbligo.

La Norma così recita: “Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.

Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi.”

LEGGI ANCHE: Oneri condominiali: fondo speciale obbligatorio per l’esecuzione dei lavori straordinari

E se non vengono pagati?

Attenzione però. Gli oneri sono a carico del conduttore, ma l’amministratore, nel caso in cui non venissero pagati, ha azione non nei suoi confronti, ma nei confronti del locatore proprietario.

Sarà poi quest’ultimo, nel caso di pagamento diretto, a doverli chiedere al suo inquilino.