Locazione a canone concordato: la nuova disciplina

I contratti di locazione a canone concordato devono essere asseverati dalle organizzazioni sindacali di categoria

Locazione a canone concordato

Il contratto di locazione a canone concordato è un particolare tipo di contratto che “fissa” il prezzo massimo, secondo delle tabelle predisposte dal Comune, dalle quali si estrapola, con un calcolo matematico, il prezzo massimo al quale può essere locato l’immobile per fruire di agevolazioni fiscali.

Di solito, la scadenza più comune del sopra indicato contratto è di tre anni, rinnovabile automaticamente per altri due anni.

I contratti di locazione, i quali devono rivestire la forma scritta e devono essere registrati all’Agenzia delle Entrate, sono sottoposti ad una asseverazione da parte dei sindacati di categoria, i quali certificano che il contratto è conforme, per ciò che concerne il prezzo, ai parametri stabiliti per quella zona dal Comune.

Nel caso di accordo territoriale stipulato prima del 16 gennaio 2017, ossia prima dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale sui nuovi accordi, non occorre l’asseverazione per avere le agevolazioni fiscali.

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Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 31/2018. Nel testo si legge infatti che “per i contratti di locazione a canone concordato stipulati in applicazione degli accordi territoriali sottoscritti dopo il DM le parti hanno l’obbligo di acquisire l’attestazione (nel caso di contratto non assistito) ai fini della fruizione delle relative agevolazioni fiscali.

L’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.