La disdetta del contratto di locazione. L’art. 4 della L. 392/1978

Si può disdire un contratto di locazione? E se si, in che caso ed in quali termini? Ecco cosa prevede l’art. 4 della Legge 392/1978 sulla disdetta

la disdetta del contratto di locazione
Il recesso nel contratto di locazione

Secondo la Legge le parti possono prevedere che sia il locatore sia il conduttore possono recedere dal contratto.

Ma in quali casi è possibile?

L’art. 4 della Legge n. 392/1978 prevede il “Recesso del conduttore” secondo cui “È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.”

E’ possibile quindi che sul contratto venga pattuita la clausola secondo cui sia il conduttore, sia il locatore possono recedere dal contratto con lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi.

Ciò significa che le parti possono decidere anche di ampliare tale termine e portarlo, ad esempio, ad un anno. Solitamente nelle locazioni ad uso commerciale il termine è di un anno.

Basterà quindi inviare una raccomandata con l’indicazione della volontà di recedere dal contratto al fine di liberarsi da questo.

La Norma prevede però che, nel caso in cui le parti non abbiano inserito tale clausola, il conduttore possa recedere nel caso in cui ricorrano gravi motivi. In questo caso il preavviso deve essere di almeno sei mesi.

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Quali sono i gravi motivi?

I gravi motivi previsti dalla Giurisprudenza sono costituiti da motivazioni di una gravità tale da impedire una regolare e serena prosecuzione del rapporto locatizio.

Devono essere sorti in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto, connotandosi per imprevedibilità ed eccezionalità.

Tra queste motivazioni è possibile annoverare: il trasferimento o il licenziamento del lavoratore subordinato, il fallimento del conduttore, lo “stalking condominiale”, ovvero l’impossibilità di trattenere rapporti equilibrati con i vicini di casa, problemi strutturali del condominio dove è situato l’immobile, che pregiudicano il quieto godimento dello stesso, patologie invalidanti del conduttore o della sua famiglia, che gli impediscano di fare fronte all’adempimento della spesa di pagamento del canone, oppure vizi occulti della cosa locata.