La Minaccia: anche la prospettiva di ridurre qualcuno su una sedia a rotelle è una minaccia ingiustificabile
La minaccia
Dispone l’articolo 61 del codice penale: Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.
Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339.
La minaccia che costituisce reato deve dunque essere intesa come prospettazione di un danno ingiusto e notevole
Per danno ingiusto si intende la lesione o la messa in pericolo di un interesse giuridicamente rilevante del soggetto passivo.
Pertanto, perché si abbia un effetto intimidatorio, la minaccia deve essere, innanzitutto, seria, cioè ragionevolmente verosimile per il soggetto passivo.
Quindi, la minaccia assurda o fantasiosa non è in genere idonea a determinare una intimidazione, a meno che non sia rivolta ad una persona di livello intellettuale o culturale tale da sentirsi concretamente intimidita.
Non ci sono dubbi invece che costituisca reato la minaccia di morte o di lesioni.
La Cassazione
Con la sentenza n.9853 del 08/11/2018, la Suprema Corte ha stabilito che costituisce minaccia prospettare alla persona offesa di ridurlo in sedia a rotelle.
Dispone infatti la Corte: “la prospettiva di essere ridotto su una sedia a rotelle è causa di patema al massimo grado, quasi come la prospettiva di essere aggredito nel bene della vita, risultando assolutamente irrilevanti i motivi per cui è stata lanciata la minaccia.”
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Inoltre, precisa la Corte, a nulla vale l’affermazione per cui l’imputato “non aveva alcuna intenzione…di minacciare di un male ingiusto P.A.”, in quanto intendeva solo evidenziare il comportamento illegittimo di quest’ultimo, che aveva avviato nei suoi confronti un’azione civile, pretendendo di essere pagato nuovamente per una fornitura di merce già saldata “
L’intimidazione infatti, non è mai giustificata, ed è sempre punita.
A nulla rileva l’eventuale provocazione da parte della vittima nei confronti del soggetto che proferisce la minaccia.