In alcune situazioni, anche in assenza di figli, il giudice può disporre l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disabile
E’ molto dibattuta in giurisprudenza l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disabile, in assenza di figli minori oppure maggiorenni ma economicamente non indipendenti.
La prassi di taluni tribunali è quella di non statuire in ordine all’assegnazione della casa coniugale in assenza di prole da collocare presso l’uno o l’altro genitore mentre alcuni tribunali concedono l’assegnazione della casa coniugale, anche in assenza di figli, qualora le condizioni del coniuge più debole giustifichino un incisivo intervento teso a garantire la permanenza presso il suddetto immobile.
Alcuni correttivi al citato ragionamento vengono poi posti in essere da quella parte della giurisprudenza che ritiene, pur in assenza di una vera e propria assegnazione della casa coniugale, di dover sopperire al divario economico tra coniugi, anche in ragione della tutela del coniuge più debole, statuendo un congruo assegno di mantenimento.
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Gli Ermellini, modificando l’assegno di mantenimento in funzione della perdita o dell’acquisto della casa coniugale, cosi si sono pronunciati: “se il coniuge con problemi di salute non ottiene l’assegnazione della casa coniugale e viene estromesso avrà diritto automaticamente all’aumento dell’assegno senza dover riproporre una nuova specifica causa (così Cass. n. 661/2003)”.
Il Tribunale di Lodi con sentenza del 17 maggio 2006 ha, ad esempio, statuito: “la casa coniugale può essere assegnata anche in mancanza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti in quanto l’assegnazione può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri, configurando una componente in natura dell’obbligo di mantenimento dell’uno a favore dell’altro. In tal caso l’assegnazione ha funzione integrativa dell’assegno di mantenimento.”