La Legge prevede che nei contratti di locazione ad uso abitativo il conduttore possa chiedere il termine di grazia nel caso di sfratto

Cosa prevede la Legge?
L’art. 55 della Legge n. 392/1978 prevede infatti: “La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.
In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.
La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.”
Quindi?
Il Giudice, perciò, al fine di concedere il termine di grazia invocato in prima udienza dal conduttore inadempiente, deve fornire prova di difficoltà al fine di ottenerlo. Il termine può essere, al massimo, di 90 giorni.
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Ed in cosa consiste la difficoltà?
Tali difficoltà sono ritenute perlopiù difficoltà economiche posto che, ad esempio, la produzione di un nuovo contratto di locazione che attesti la difficoltà ad effettuare nell’immediatezza il trasloco, non è ritenuto motivo per concederlo.