Patent box: che cos’è e che cosa prevede il nuovo Decreto Fiscale

E’ definito Patent box  o IP box  il regime fiscale opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Vediamo che cosa prevede il decreto Fiscale n. 146 del 21 ottobre 2021.

 

patent box

Patent box: di che cosa si tratta

I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte sui redditi, possono optare per l’applicazione di un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi che prevede la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali:

  • Utilizzo di software protetto da copyright
  • brevetti industriali
  • marchi d’impresa
  • disegni e modelli
  • processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Il Decreto Fiscale n. 146 del 21 ottobre 2021

Il Decreto fiscale pubblicato in G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021 prevede all’art. 6 la “semplificazione della disciplina del patent box” e prevede che:

  • i soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo
  • l’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta ed e’ irrevocabile e rinnovabile.

Chi sono i beneficiari?

Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (art.73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 dell’art. 6 del Decreto a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Costi di ricerca e sviluppo sostenuti

Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali sopra indicati , che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attivita’ d’impresa, sono maggiorati del 90 per cento.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalita’ di esercizio dell’opzione per la tassazione.

Condizione per l’applicazione delle disposizioni

Le disposizioni previste si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma

Determinazione valore della produzione netta

L’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Documentazione secondo quanto previsto dal direttore dell’Agenzia delle Entrate

I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilita’ dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

In caso di rettifica della maggiorazione determinata , da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione.

Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ne da’ comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.

In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

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Soggetti esclusi

Sono esclusi :

  •  coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure,
  • i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

I soggetti di cui sopra che vogliano aderire al regime agevolativo comunicano la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

Le modalità sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

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Applicazione delle disposizioni

Le disposizioni attuative sono adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del decreto.