Concordato preventivo: sì alla notifica delle cartelle esattoriali

E’ legittima l’iscrizione a ruolo dei tributi la notifica delle cartelle esattoriali ad una società sottoposta a concordato preventivo

Il concordato preventivo fa parte di quelle procedure concorsuali tese ad evitare il fallimento di una società ed il suo procedimentoè disciplinato dagli artt. 161 e ss. l.f.

L’effetto immediato a beneficio del ricorrente è quello di interrompere e sospendere tutte le azioni esecutive in corso ed il divieto per i creditori di intraprendere azioni esecutive, salvo il caso in cui il concordato venga dichiarato inammissibili.

Non rientra nel divieto di intraprendere azioni esecutive quello di iscrivere a ruolo tributi e di notificare le cartelle di pagamento, le quali possono essere equiparate alla notifica di un decreto ingiuntivo, espressamente ammessa secondo costante giurisprudenza tanto di merito che di legittimità.

E’ quanto sancito dall’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26491 del 20 novembre 2020, la quale, con una dettagliata motivazione, fa salva la notifica delle cartelle di pagamento a società in regime di concordato, evidenziando che “l’amministrazione finanziaria può procedere ad emettere il ruolo in epoca successiva alla apertura del concorso, tanto che la procedura concorsuale costituisce fondato pericolo anche al fine della emissione dei ruoli straordinari, sia che si tratti di fallimento (Cass., sez. 4, 1 giugno 2007, n. 12887; Cass., sez. 5, 27 aprile 2002, n. 6138; Cass., sez. 5, 7 settembre 2001, n. 11508; Cass., sez. 5, 6 luglio 20901, n. 9180), sia che la società contribuente abbia depositato domanda di concordato preventivo (Cass., sez. 1, 19 luglio 1999, n. 7654; recentemente Cass., sez. 5. 4 aprile 2019, n. 9441)“.

Infatti, per effetto dell’iscrizione nel ruolo straordinario, ex art. 11, d.P.R. 602/1973, l’amministrazione può, in caso di fallimento, formalizzare la propria domanda di ammissione al passivo (concorso formale ai sensi degli artt. 52 e 93 e ss. I.f.).

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In caso di concordato preventivo, in assenza di un procedimento giurisdizionale di accertamento del passivo, l’Amministrazione, con l’iscrizione nel ruolo straordinario, può partecipare tempestivamente alla fase di votazione del concordato ai sensi dell’art. 176, primo comma, I.f. -accertamento del passivo di natura amministrativa – (Cass., sez. 1, 13 giugno 2018, n. 15414), come può anche manifestare il proprio dissenso per legittimarsi all’opposizione in sede di omologazione, oltre ad esercitare la propria facoltà di aderire alla proposta di trattamento dei debiti tributari, nonché ai fini del deposito delle somme relative ai crediti contestati che il debitore è tenuto depositare in seguito al decreto di omologa (Cass., sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9441).