Televisore non conforme e responsabilità del venditore

Televisore: i vizi e i difetti non devono essere dimostrati ma devono essere denunciati nei termini di legge

Televisione

Con il nuovo digitale terrestre, il cui completamento avverrà nel 2023, molte persone stanno acquistando un nuovo televisore.

L’apparecchio di nuova generazione, una volta sintonizzato, consentirà di visualizzare tutti i canali che, in seguito al cambio di frequenza, nel tempo non saranno più visibili con i vecchi televisori.

In fase di acquisto, è sempre bene controllare il prodotto ed è bene controllare nuovamente anche al momento della consegna.

Ma cosa accade se, nonostante tali verifiche, viene riscontrato un vizio o difetto nei mesi successivi?

LA Corte di Cassazione si è recentemente occupata proprio del caso di un televisore viziato.

La Cassazione

Con la sentenza n. 26158 del 27/09/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di non conformità di un prodotto, il fatto che il bene sia stato controllato prima della vendita e al momento della consegna non esclude di per sé la presunzione di responsabilità a carico del venditore.

La vicenda riguardava la consegna di un televisore che presentava un difetto sullo schermo.

Una volta accertata la tempestività della denuncia del vizio, che si era manifestato entro sei mesi dalla consegna, si sarebbe dovuto applicare la presunzione di responsabilità a carico del venditore.

Infatti, per l’esclusione della responsabilità del venditore non era sufficiente affermare che la televisione era stata controllata prima della vendita e al momento della consegna.

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Era, invece, necessario verificare al momento della denuncia del vizio, la causa che lo aveva generato, facendo ricorso all’assistenza tecnica di cui disponeva la venditrice.

Pertanto, conclude la Corte, in ipotesi di non conformità di un prodotto, il consumatore ha il solo onere di denunciare il difetto di conformità, che è da considerarsi assolto nel momento in cui egli comunichi tempestivamente al venditore l’esistenza del difetto di conformità.

Non occorre che venga altresì fornita la prova di tale difetto, né che venga indicata la causa precisa di tale difetto.