Quali sono i poteri del Giudice nell’opposizione a precetto

Qual è l’oggetto dell’opposizione a precetto? Su cosa si può pronunciare il Giudice? Ecco quali sono i suoi poteri

I poteri del Giudice nell’opposizione a precetto

Quali sono i suoi poteri?

E’ oramai pacifico che il Giudice dell’opposizione a precetto debba di verificare la validità ed efficacia del titolo azionato nell’attualità, provvedendo all’interpretazione del dispositivo, laddove di non facile ed immeditata lettura/comprensione.

Alcuna ingerenza, inoltre, può esservi da parte del giudice dell’opposizione a precetto relativamente alla sentenza pronunciata e/o agli eventuali vizi della stessa.

Infatti, è inibito al giudice dell’opposizione a precetto compiere valutazioni che spettano al giudice di merito.

Nel caso di fatti sopravvenuti

Solo successivamente, qualora ricorrano fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, è consentito al giudice dell’opposizione sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.

Ciò quindi è permesso per fatti successivi o esterni al titolo, incontrando altrimenti il limite generale ed assoluto determinato dal giudicato.

Nei casi di errore materiale e vizi della sentenza

Tutte le ulteriori e diverse eccezioni inerenti il titolo, la sua formazione ed eventuali vizi dello stesso, possono essere oggetto di un’eventuale impugnativa proposta dalla parte non potendo trovare ingresso nell’ambito del giudizio di opposizione a precetto.

Ciò significa che il Giudice di opposizione a precetto non ha il potere di provvedere alla correzione di errore materiale reso da altro giudice di prime cure che può essere motivo di procedimento di correzione di errore materiale.

Il Giudice non può pronunciarsi neanche sui vizi della sentenza, oggetto di procedimento di impugnazione.

Il Giudice dell’opposizione a precetto non può nemmeno sospendere l’efficacia del precetto stesso in base alla valutazione di elementi oggetto del “thema decidendum” del processo in cui si è formato il titolo.