Processo civile telematico: che succede se arriva solo la seconda pec?

Nel processo civile telematico il deposito degli atti nel fascicolo telematico avviene attraverso l’invio a mezzo pec degli atti e documenti da depositare, al quale consegue la ricezione di quattro pec: di accettazione, di consegna, di esito controlli automatici e di deposito. Che succede se ne arrivano alcune soltanto?

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La questione relativa al rispetto del termine per il deposito

La questione è stata affrontata sia in dottrina che in giurisprudenza .
Infatti una tesi ritiene il deposito telematico una fattispecie “a formazione progressiva” che può ritenersi avvenuto regolarmente solo dopo il positivo ricevimento della terza e quarta PEC.
Se si considera invece l’altra tesi in base alla quale la ricezione delle pec sia meramente funzionale all’inserimento del deposito nel fascicolo telematico, l’ unica ricevuta rilevante deve ritenersi la seconda PEC, quella di consegna, mentre le successive non hanno alcuna rilevanza ai fini della tempestività del deposito.

La posizione della Cassazione

La Cassazione civile con sentenza n.19796 del 12.07.2021 ritiene tempestivo il deposito telematico anche in caso di rifiuto dell’atto da parte della cancelleria.
In particolare, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

La funzione della terza e della quarta pec

Diversa, invece, è la funzione della terza e dalla quarta ricevuta trasmesse via PEC, riguardanti:

  • l’esito dei controlli automatici
  • e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario.

Da tali controlli non dipende per la Cassazione la perfezione dell’effetto giuridico di deposito dell’atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo.

Ne deriva che l’eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l’atto stesso o i suoi allegati.

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Il deposito si perfezione quando viene emessa la seconda pec

Pertanto, la Cassazione ribadisce l’orientamento costante per cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7 in ordine ai depositi telematici, e più in generale, sulle notificazioni a mezzo PEC.

La Cassazione civile, sezione lavoro con sentenza n. 12422 del 11.05.2021 ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente eseguito, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, superando così la previsione di cui all’art. 13, comma 3, D.M. n. 44 del 2011, che prevede che quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.