Softair: attenzione ad usare un arma modificata perché in caso di lesioni queste saranno ritenute volontarie
Softair
Il Softair, o Air Soft, è un’attività sportiva-ricreativa consistente nella simulazione di azioni militari.
La pratica si svolge generalmente in luoghi aperti e vengono utilizzate delle riproduzioni di armi da fuoco dette air soft gun, cioè armi ad aria compressa che sparano piccoli pallini in plastica biodegradabile.
I pallini in gomma che vengono sparati sono solitamente innocui e non possono penetrare la pelle, tuttavia, i più potenti, possono generare segni o abrasioni sulla pelle scoperta e, nei casi più estremi, possono provocare gravi lesioni agli occhi.
Per tale motivo, la pratica del softair richiede anche in abbigliamento protettivo, soprattutto con caschi e dispositivi di protezione per il volto e per gli occhi.
Ma cosa accade se in una competizione si provocano delle lesioni a causa dell’utilizzo di strumenti non regolari?
Secondo la Suprema Corte di Cassazione si tratta di lesioni volontarie.
La Cassazione
Con la sentenza n.28648 del 07/05/2013, la Suprema Corte si è occupata di un caso di lesioni volontarie aggravate ed ha stabilito che: sussiste il dolo eventuale nella condotta dell’agente che, praticando l’attività sportiva del soft-air, provochi lesioni ad altro partecipante al torneo, utilizzando un’arma irregolare, non sottoposta al controllo degli organizzatori del torneo, nonché pallini vietati in quanto più pesanti e dotati, quindi, di maggiore potenzialità offensiva.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di lesioni aggravate, per aver colpito con due proiettili in plastica, sparati da un fucile ad aria compressa un altro giocatore durante un torneo di soft-air.
Così argomenta la Corte in sentenza: […] Con riferimento alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, oggetto del secondo motivo, nella motivazione della sentenza di appello si fa leva proprio sull’utilizzo di pallini vietati, più pesanti, e dotati di maggiore potenzialità offensiva, oltre che sull’uso di un arma irregolare, non sottoposta al controllo preventivo da parte degli organizzatori (il cui utilizzo poteva dipendere anche da un comportamento volontario o di non adeguarsi alle regole del P.); da tali elementi si desume la sussistenza del dolo eventuale, perché il mancato rispetto delle regole del gioco e l’utilizzo del calibro maggiormente offensivo dimostravano l’accettazione del rischio dell’evento verificatosi.
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Più specifica appare la motivazione del Tribunale di Lodi sul punto, laddove si rammenta, in più, che l’imputato era un giocatore esperto, aveva comprato personalmente su internet il fucile e dunque, conoscendone le caratteristiche, sapeva che non era a norma e che non avrebbe superato un controllo.
[…] Quanto infine alla negligenza della persona offesa, che non indossava idonee protezioni per la tutela dell’integrità e rispetto alla quale è dedotta omessa pronuncia della Corte d’appello, il tema è affrontato a pagina 5 della sentenza, laddove, sia pure in forma estremamente sintetica, si esclude che possa elidere la responsabilità dell’imputato.